Per quanto riguarda l’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni di competenza, il gas metano è soggetto all’imposta di consumo e all’addizionale regionale; entrambe dipendono ancora dalle vecchie categorie di utilizzo del gas: T1,T2,T3,T4.
L’imposta di consumo, espressa in €/m3, dipende dal tipo di utilizzo del gas metano; le tariffe attualmente in vigore per usi diversi da quelli di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.218 dell’anno 2003, riguardante le leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, sono:
– per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, di cui alla tariffa T1 del provvedimento CIP n.37 del 26 giugno 1986: 0,0448491€/m3
– per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 m3 annui: 0,0788526 €/ m3
– per usi di riscaldamento individuale oltre a 250 m3 annui: 0,1733074 €/m3
– per altri usi civili: 0,1733074 € /m3.

Per quanto riguarda gli usi di gas metano per cui è prevista un’agevolazione fiscale leggi la sezione dedicata agevolazioni fiscali.
L’addizionale regionale, che viene espressa in Euro/m3, varia a seconda delle Regioni; in ogni caso non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo corrispondente e superare la soglia massima di 0,0258 € al metro cubo di gas erogato.
Per quanto riguarda gli usi di gas metano per cui è prevista una agevolazione fiscale consulta la sezione agevolazioni fiscali.
L’I.V.A , imposta sul valore aggiunto, viene applicata all’importo complessivo (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale) e differenziata per destinazione d’uso del gas: ad esempio, per i consumi domestici (acqua calda sanitaria e cottura cibi) è pari al 10% mentre per i consumi relativi al riscaldamento è pari al 20%.
Consulta la sezione agevolazioni fiscali per le attività esenti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. I clienti che consumano un volume superiore a 200.000 mc/anno pagano invece una quota fissa che dipende dal prelievo giornaliero massimo.